Statuto Confidi Venezia Giulia
STATUTO
DEL CONFIDI VENEZIA GIULIA
Articolo 1 = Sede- Denominazione – Durata
È costituito con la sede legale in Gorizia, e sedi operative in Gorizia e Trieste, agli indirizzi risultanti dalle apposite iscrizioni eseguite presso i competenti uffici del Registro delle Imprese, un Consorzio con attività esterna ai sensi delle norme del Codice Civile (art. 2602 e segg. e art. 2612 e segg.) denominato "Confidi Venezia Giulia" (per brevità, e solo nel seguito di questo statuto indicato, anche solo come "Confidi").
Con delibera del Consiglio Direttivo il Consorzio può trasferire la sede nell’ambito dello stesso Comune, nonché istituire, trasferire o chiudere, in Italia, sedi secondarie, succursali ed uffici.
La durata del Confidi è fissata al 31 dicembre 2060, e la scadenza potrà essere prorogata o anticipata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Consorziati.
Articolo 2 = Oggetto
Il Confidi ha come oggetto principale l'attività di prestazione di garanzie collettive dei fidi e i servizi ad esse connessi e strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge. Non ha fini di lucro e risponde per le obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio.
In quanto iscritto all’elenco dei Confidi minori di cui all’art. 112 del T.U.B. e s.m.i., nell'esercizio della propria attività il Confidi potrà, a favore dei propri consorziati e, ove sussistano le condizioni di legge, anche a favore dei non consorziati:
• prestare garanzie a carattere mutualistico - escluse quelle riservate ad altri soggetti da specifiche norme - volte a favorire la concessione di crediti a breve e medio-lungo termine in qualsiasi forma tecnica, attraverso stipula di apposite convenzioni o intese con Istituzioni creditizie e finanziarie ed altri Soggetti pubblici o privati;
• stipulare contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio;
• effettuare attività di informazione, consulenza e assistenza alle imprese consorziate per un miglior utilizzo delle fonti finanziarie e per il miglioramento della gestione finanziaria, ivi compresa la riduzione dei costi legati alle garanzie concesse;
• gestire, in connessione all'attività tipica, alle condizioni e nei limiti previsti dalla vigente normativa, nonché nei limiti della residualità e strumentalità dell'oggetto consortile, fondi e contributi pubblici;
• porre in essere, qualora vi siano le condizioni ed i requisiti di legge richiesti, operazioni di erogazione diretta del credito alle PMI, nei limiti degli importi stabiliti dalla normativa vigente.
Al fine di un miglior raggiungimento dei propri scopi, e nel rispetto della legislazione vigente, il Confidi potrà compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura commerciale, immobiliare, mobiliare e finanziaria, compresa l'assunzione di partecipazioni - in società, consorzi od enti costituiti o costituendi, aventi finalità simili o complementari.
Il Confidi potrà altresì partecipare alla costituzione di Consorzi di secondo grado o società consortili, anche in forma di cooperativa, al fine di una riduzione dei rischi connessi alla propria attività istituzionale.
Articolo3 = Consorziati
Il numero di consorziati è illimitato..
Possono aderire al Confidi le piccole e medie imprese dei settori artigianale, industriale, commerciale, del turismo e dei servizi, come definite dalla disciplina comunitaria, aventi la propria sede legale e/o operativa sul territorio italiano, regolarmente iscritte ai Registri delle Imprese delle Camere di Commercio competenti per territorio.
Possono aderire al Confidi i liberi professionisti esercenti l’attività in forma individuale o associata, anche societaria, con residenza e/o unità locale sul territorio nazionale, nei limiti stabiliti da apposito Regolamento.
Possono aderire al Confidi le PMI agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile, in qualsiasi forma costituite, così come definite dalla disciplina comunitaria, aventi sede legale e/o operanti nel territorio italiano, nei limiti stabiliti da apposito Regolamento.
Possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall’Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente rientrino nel numero limite massimo previsto dalla normativa vigente.
I soggetti richiedenti l’adesione al consorzio ai sensi del presente articolo, possono essere ammessi come consorziati, purché non abbiano in corso procedure per concordato preventivo odi liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta o amministrazione controllata, e purché i titolari delle ditte individuali, o anche uno solo dei soci società di persone, o il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico ovvero altro Rappresentante legale delle imprese costitute nella forma di società di capitali, o il professionista, non siano interdetti, anche temporaneamente, dai pubblici uffici.
Gli enti pubblici e privati, le associazioni imprenditoriali di categoria e le imprese di maggiori dimensioni possono sostenere l'attività del Confidi con le modalità e nei limiti previsti dallaL.326/2003 e succ. modifiche.
Articolo4 = Ammissione a Consorziato
Le domande di ammissione al Confidi vengono presentate, tramite apposita modulistica, all’organo amministrativo e devono contenere:
l'impegno a versare una quota di partecipazione al Fondo Consortile - di cui al successivo art. 8 - stabilita dal Consiglio Direttivo nel rispetto della normativa vigente;
l'impegno a versare al Confidi, all'atto della fruizione della garanzia, una somma nella misura stabilita, in via generale, dal Consiglio Direttivo;
la dichiarazione del richiedente di conoscere lo Statuto e gli eventuali Regolamenti per averne presa visione, nonché di attenersi agli obblighi derivanti dall'ammissione a consorziato del Confidi, osservando le disposizioni degli stessi;
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
- l’impegno a comunicare qualsiasi variazione e/o modifica inerente all’impresa che intervenga dopo l’ammissione;
qualsiasi altro dato richiesto dalla modulistica.
L'accettazione della richiesta è demandata all’organo amministrativo. L'ammissione deve essere comunicata per iscritto all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.
Qualora la domanda di ammissione non sia stata accolta, gli amministratori ne danno comunicazione scritta all'interessato.
La decisione di accoglimento o rigetto della domanda è disciplinata da Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
Per motivi di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può ammettere al Libro Soci un consorziato, ferma la successiva ratifica del Consiglio Direttivo.
Articolo5 = Effetti dell'ammissione e obblighi dei consorziati
I consorziati del Confidi - oltre a poter sottoporre al Confidi richieste di garanzie e/o contro-garanzie - potranno usufruire di ogni eventuale altro servizio che il Confidi potrà rendere, nei limiti e nei termini che saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo e dai Regolamenti, purché non siano in mora con i versamenti dovuti e siano in regola con gli altri adempimenti.
I consorziati del Confidi hanno il diritto di partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alle elezioni delle cariche sociali, nonché ogni altro diritto loro riconosciuto dalla legge, purché non siano in mora con i versamenti dovuti e siano in regola con gli altri adempimenti.
I consorziati del Confidi devono adempiere alle deliberazioni adottate dagli Organi Consortili, al versamento delle quote e dei contributi richiesti, anche a sostegno delle spese di gestione, nonché alla piena osservanza dello Statuto e dei Regolamenti.
Nei limiti in cui la legge lo consenta, ogni consorziato si obbliga altresì al versamento dell’eventuale quota per l'incremento e la ricostituzione del patrimonio consortile, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
Articolo6 = Decadenza - Recesso -Esclusione
La qualità di consorziato viene meno per la decadenza, recesso o esclusione: ciò comporta la cancellazione dal Libro Soci.
La delibera con la quale viene dichiarata la perdita della qualità di consorziato deve essere tempestivamente annotata, a cura degli amministratori, nel libro soci.
I consorziati che hanno operazioni in corso non possono essere cancellati dal Libro Soci se non previa chiusura delle stesse.
Decadenza
La decadenza si realizza a seguito della cessazione dell’attività del consorziato con conseguente cancellazione dal Registro Imprese, o del trasferimento della sua sede sociale all’estero, o comunque a seguito di altra trasformazione aziendale che comporti la perdita dell’identità di consorziato.
Recesso
I consorziati possono recedere dal Confidi inviando richiesta scritta al Consiglio Direttivo. L'effetto del recesso avrà decorrenza dalla data della delibera del Consiglio che accoglierà la richiesta. La comunicazione di recesso sarà inviata per iscritto al consorziato interessato.
Esclusione
potrà essere escluso dal Confidi il consorziato che non osservi le disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio stesso, o non abbia versato le quote o i contributi richiesti.
Potrà realizzarsi l’esclusione anche per i consorziati per i quali si è aperta la procedura di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata, o che siano stati ammessi alla procedura di concordato preventivo.
Potrà essere escluso altresì il consorziato che abbia interessi o comportamenti contrari agli interessi del Confidi.
Le decisioni in merito alla decadenza, al recesso ed all’esclusione sono disciplinate da Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
La cessazione del vincolo consortile per qualsiasi causa non dà diritto alla restituzione di qualunque somma versata al consorzio, che pertanto resta acquisita al patrimonio del Confidi.
Articolo7 = Patrimonio
Il Patrimonio del Confidi è l'intero complesso dei mezzi economici e dei beni(mobili ed immobili) a disposizione dello stesso per il conseguimento dei fini statutari.
Il Patrimonio netto del Confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore ad euro 250.000 (duecentocinquantamila) - ovvero al diverso limite fissato dalla legge - ed è regolato dalle vigenti normative. Esso è costituito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
a)dal Capitale Sociale-Fondo Consortile;
b)dagli apporti dei consorziati;
c)dai contributi ricevuti a qualsiasi titolo, da enti o soggetti pubblici e/o privati;
d)dai fondi rischi indisponibili;
e)da eventuali riserve indivisibili;
f)dai risultati di esercizio.
Le eccedenze e gli interessi attivi maturati sulle somme depositate, a qualsiasi titolo, presso gli Istituti di Credito dovranno essere utilizzati dal Confidi per il raggiungimento degli scopi consortili.
La distribuzione, restituzione o ripartizione tra i consorziati di riserve, fondi comunque denominati e, in generale, avanzi digestione è espressamente vietata e non potrà essere attuata, in nessun caso né situazione, né durante la vita del Confidi, né all'atto del suo scioglimento, in conformità a quanto previsto dall'art. 13, comma 18, L. 326/2003, che qui integralmente si richiama.
Articolo8 = Capitale Sociale -Fondo Consortile
Il Capitale Sociale-Fondo Consortile è di ammontare variabile, non può essere inferiore ad euro 100.000 (centomila) - ovvero al diverso limite fissato dalla legge - ed è regolato dalle vigenti normative.
Esso è costituito:
dalle quote di partecipazione di ciascun consorziato, dai beni acquistati con queste, nonché da eventuali altri versamenti;
da eventuali contributi destinati al suo incremento o ricostituzione;
da aumenti deliberati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, anche mediante l'utilizzo di riserve disponibili.
La partecipazione di ciascun consorziato al capitale del consorzio non potrà inoltre eccedere il 20 (venti) per cento del Capitale Sociale-Fondo Consortile.
Articolo9 = Organi
Sono Organi del Confidi:
l'Assemblea dei consorziati;
-il Consiglio Direttivo;
-il Presidente;
-il Comitato Esecutivo;
- il Collegio Sindacale;
- il Direttore Generale.
Articolo 10 = Assemblea dei Consorziati
L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei consorziati, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i consorziati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Il Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea perla trattazione di argomenti di competenza della stessa, con comunicazione, inviata almeno 8 giorni prima della data fissata per la convocazione, inoltrata a ciascun consorziato tramite lettera, posta elettronica od altro mezzo consentito dalla legge; nell'avviso deve essere riportata l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima, seconda e, laddove prevista, in terza convocazione, nonché l'ordine del giorno. La convocazione può avvenire anche mediante avviso pubblicato nei termini di legge su quotidiani locali.
L'assemblea è convocata nel comune dove ha sede il consorzio, ovvero altrove, purché nell'ambito della Regione in cui il Confidi ha la propria sede.
L'assemblea dei soci può svolgersi contemporaneamente anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione purché siano rispettati i principi di correttezza nei rapporti sociali, buona fede e parità di trattamento tra soci.
In particolare, sarà quindi necessario che:
-sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
-sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
-sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 giorni qualora ne ricorrano i presupposti di legge, e con l’adempimento delle relative formalità da parte degli amministratori.
Gli amministratori devono inoltre convocare senza indugio l'Assemblea qualora un decimo dei consorziati ne faccia richiesta scritta contenente gli argomenti da trattare.
Articolo11 = Competenze dell'Assemblea
L'Assemblea ordinaria:
- nomina e revoca gli Amministratori; di cui all'art. 14 lett. a),scegliendoli fra i consorziati ovvero tra le persone indicate dai consorziati persone giuridiche;
- approvai bilanci annuali e delibera sulla destinazione degli utili e sulla copertura delle perdite;
- nominai componenti del Collegio Sindacale ed il suo Presidente;
- delibera sui compensi degli amministratori, stabilendone i limiti;
- delibera sui compensi dei sindaci;
- delibera sugli altri oggetti di competenza o sottoposti alla stessa dagli Amministratori o da coloro che ne hanno richiesto la convocazione.
L'Assemblea straordinaria:
a) delibera relativamente alle modifiche dello Statuto - salvo quanto previsto negli artt. 1 e 14 lett. b) e j) in merito all’istituzione e soppressione di sedi secondarie e all’adeguamento del presente statuto a norme di legge imperative - e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge e dallo Statuto stesso alla sua competenza;
b)deliberala proroga della durata del Confidi, nonché la trasformazione o fusione dello stesso;
c) delibera lo scioglimento e la liquidazione del Confidi, provvedendo alla nomina ed alla determinazione dei poteri dei liquidatori.
Articolo12 = Diritto di voto
Ogni consorziato ha diritto ad un voto.
È ammessa la rappresentanza di un consorziato a mezzo di delega scritta ad altro consorziato, fermo restando che ogni delegato non può rappresentare più di cinque consorziati.
Le deleghe, oltre ad essere citate nel verbale, devono essere accuratamente conservate a cura del segretario.
Le società iscritte al Confidi devono essere rappresentate all'Assemblea dal legale rappresentante o suo delegato, o a mezzo delega conferita ad altro consorziato.
Articolo13 = Validità e deliberazioni
L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua assenza l’adunanza è presieduta dal Vice Presidente. In assenza di entrambi dalla persona eletta dalla maggioranza dei presenti.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Generale del Confidi. In assenza l'Assemblea nomina il segretario. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.
Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e devono riportare, su richiesta dei consorziati, le eventuali dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
L'Assemblea ordinaria delibera validamente, in prima ed in seconda convocazione, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:
- in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/30 degli aventi diritto al voto;
- interza convocazione con la presenza di almeno 1/80 degli aventi diritto al voto.
L'Assemblea straordinaria delibera validamente in prima, in seconda e in terza convocazione con voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti.
Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge o dal presente statuto.
Ai fini del calcolo dei quorum si considera presente anche chi interviene a mezzo delega.
Articolo14 = Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è costituito da 9 (nove) membri di cui:
- 6 (sei) scelti tra i soci consorziati ed eletti dall’Assemblea con i criteri e le modalità fissati in apposito Regolamento;
- 2(due) nominati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura Venezia Giulia;
- 1(uno) indicato dall’Amministrazione regionale FVG.
Il Consiglio dura in carica tre anni.
I consiglieri possono essere rieletti.
I componenti del Consiglio Direttivo devono possedere, a pena di ineleggibilità e/o decadenza, i requisiti previsti dalla normativa vigente per i Confidi al momento della nomina.
Gli amministratori scadono alla data dell'’Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori il Consiglio può provvedere alla loro temporanea, sostituzione, nel rispetto di quanto previsto per gli eletti, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea che provvede a confermarli o a nominare i sostituti fino alla scadenza del Consiglio incarica.
Il Consiglio Direttivo è competente per l'ordinaria amministrazione nonché per l'esecuzione delle norme statutarie e delle deliberazioni dell'Assemblea.
In particolare al Consiglio Direttivo spetta:
a)nominare il Presidente e il Vice-Presidente,;
b) adeguare lo Statuto a norme di legge di carattere imperativo;
c) deliberare in materia di convenzioni per il raggiungimento delle finalità del Confidi e curare i rapporti con i soggetti convenzionati e con gli enti sostenitori;
d) deliberare in merito all’ammissione e cancellazione dal Libro Soci dei consorziati;
e) deliberare in materia di garanzie stabilendone modalità e limiti;
f) la possibilità di delegare, ai sensi dell’art. 2381 c.c., proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, o ad uno o più dei propri consiglieri, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. I delegati relazionano periodicamente al Consiglio in merito all’attività delegata esercitata.
g) predisporre il bilancio e la relazione sulla gestione da sottoporre all'Assemblea;
h) deliberare in materia di quote, commissioni e contributi richiesti ai consorziati;
i) determinare la misura dei compensi dei componenti del Consiglio Direttivo, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese, entro i limiti di cui all’art. 11 lettera d);
j) deliberare il trasferimento della sede del Confidi entro lo stesso Comune, nonché l’istituzione, trasferimento o chiusura, in Italia, di sedi secondarie, succursali ed uffici;
k) nominare e revocare, non necessariamente tra i suoi componenti, il Direttore Generale, stabilendone il compenso e le funzioni, e rilasciandogli, eventualmente, apposita procura operativa limitata a specifici atti ed operazioni;
l) deliberare in materia di personale;
m) predisporre le policy e i Regolamenti interni di attuazione.
Il Consiglio si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario. La convocazione viene fatta dal Presidente mediante lettera, telegramma o messaggio di posta elettronica da spedire almeno cinque giorni prima della seduta a ciascun membro del consiglio stesso e del collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con le medesime modalità, ventiquattro ore prima della data fissata per la riunione.
Sono comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio, ancorché in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e non sono ammesse deleghe.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in assenza, dal Vice-presidente o in caso di assenza da un consigliere dando la preferenza a quello di maggior anzianità anagrafica.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e Segretario che ne cura la redazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Generale del Confidi o da un suo delegato.
Le adunanze del Consiglio si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché ricorrano le stesse condizioni previste per l'analoga ipotesi in materia di assemblea; in tal caso la riunione si considera tenuta dove si trova il Presidente.
Articolo15 = Presidente - Rappresentanza
Il Presidente ha la Firma sociale e la rappresentanza legale del Confidi di fronte a terzi e in giudizio, presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria, le adunanze del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, qualora nominato.
Egli ha la facoltà di rappresentare il Confidi nelle assemblee di società o enti partecipati, esercitandovi il diritto di voto.
In caso di impedimento o assenza le sue mansioni spettano al Vice Presidente.
La Firma sociale spetta anche al consigliere Delegato, se nominato, nell’ambito dei poteri di delega conferiti, ed al Direttore Generale, nell’ambito delle attribuzioni dei suoi poteri e impegni, se conferiti.
Articolo16 = Comitato Esecutivo
Il Consiglio Direttivo può delegare ad un Comitato Esecutivo le decisioni in materia di ammissione/cancellazione dal Libro Soci, nonché in ordine alla concessione della garanzia.
Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, e da 4 membri scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo. Partecipa di diritto alle riunioni del Comitato, con sole funzioni propositive, consultive e di coordinamento e senza diritto di voto, il Direttore Generale.
Il Comitato Esecutivo adempie a i compiti ad esso delegati dal Consiglio Direttivo del presente Statuto e relaziona periodicamente il Consiglio Direttivo sull’attività esercitata.
Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo.
Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e lo stesso delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le mansioni di segretario sono svolte dal Direttore Generale del Confidi, o da un suo delegato.
Le riunioni del Comitato si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione; in tal caso le sedute si considerano tenute dove si trova il Presidente.
Articolo17 = Collegio Sindacale
Il Confidi è assoggettato alle norme di legge in materia di controllo sulla gestione e di revisione legale dei conti ed in particolare a quanto previsto dall’art. 2477 c.c..
Il Collegio Sindacale è composto da tre o cinque membri effettivi - di cui uno su indicazione dell'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia - e due supplenti, nominati dall'Assemblea tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.
Il Presidente del Collegio è nominato dall’Assemblea dei consorziati, ai sensi dell’art. 2398 c.c.
Anche al di fuori dei casi in cui è obbligatorio per legge, ovvero in caso di nomina volontaria, i requisiti dei suoi membri, nonché le funzioni, i poteri, i doveri, saranno quelli previsti dalla legge per le ipotesi di nomina obbligatoria.
Il Collegio assolve la funzione di controllo sull'attività organizzativa, amministrativa del Confidi; ove specificamente indicato all’atto della nomina, esercita anche la revisione legale dei conti.
I compensi dei Sindaci sono determinati dall'Assemblea all'atto della nomina.
Il Collegio Sindacale, ove previsto, dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti sono riconfermabili.
I componenti del Collegio Sindacale devono possedere, a pena di ineleggibilità e/o decadenza, i requisiti previsti dalla normativa vigente del Codice Civile, ministeriale e di Banca d’Italia al momento della nomina.
Il Collegio Sindacale partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, ai sensi delle disposizioni del codice civile.
Articolo18 = Direttore Generale
Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo.
Egli:
a) coadiuva il Presidente, ed i consiglieri delegati qualora nominati, nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili;
b) dirige il personale dipendente in termini di organizzazione sia amministrativa che contabile e gestisce i rapporti correnti con le banche, gli enti finanziarie quelli amministrativi;
c) relaziona gli organi consortili sulle attività correnti e le iniziative attivate;
d) propone ogni misura che possa contribuire a realizzare gli scopi statutari;
e) esercita specifici poteri, facoltà e funzioni che gli vengono conferiti tramite determinazioni del Consiglio Direttivo, in base a quanto disposto dall’art. 14 del presente Statuto.
Il Direttore Generale partecipa - senza diritto di voto, se non ne sia un componente designato - alle adunanze dell'Assemblea, e alle riunioni degli organi consortili.
Gli spetta la corresponsione di un gettone di presenza per le sedute degli Organi Consortili cui partecipa, calcolato nella misura prevista per i componenti degli organi stessi.
Articolo19 = Regolamenti
I criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività del Confidi ed i rapporti con i consorziati e i terzi possono essere disciplinati da specifici Regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo.
Articolo20 = Scioglimento - Liquidazione – Operazioni straordinarie
In caso di scioglimento del Confidi, per una delle cause previste dalla legge, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla chiusura delle operazioni in corso e alla definizione di tutti i rapporti con i consorziati.
In caso di scissione del Confidi, si applicano le norme del Codice Civile.
Per deliberare lo scioglimento del Consorzio, la trasformazione eterogenea, la fusione o la scissione, è necessario, in prima, seconda e terza convocazione, il voto favorevole di almeno 1/60 degli aventi diritto al voto.
Se ed in quanto compatibili con la normativa nazionale di tempo in tempo applicabile in materia di Confidi, le somme residue del Patrimonio, conclusa la procedura di liquidazione, dovranno essere devolute ai fini di pubblica utilità.
Articolo21 = Disposizioni finali
Le norme previste dal presente Statuto, attinenti ai principi di mutualità, sono inderogabili e non possono essere abrogate.
Per quanto non previsto dall'Atto costitutivo del Confidi o dal presente Statuto si fa riferimento e si intendono qui trascritte tutte le norme legislative vigenti in materia.